
La denominazione di origine controllata “Carignano del Sulcis” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione approvato con DPR 01.06.1977 (ultima modifica DM 07.03.2014)
Zona di produzione delle uve
Le uve devono essere prodotte nell’ambito del Sulcis, comprendente per intero il territorio
amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Carbonia-Iglesias e di Cagliari: Calasetta,
Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San
Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Teulada, Tratalias, Villaperuccio.
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata “Carignano del Sulcis” rosso, riserva, superiore,
rosato, novello e passito devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito
aziendale la seguente composizione ampelografica:
Carignano per almeno l’85%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti da vitigni a bacca rossa
non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle
varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, fino
ad un massimo del 15%.
I vini sono un’ottima espressione del territorio e della tradizione vinicola locale, e meritano di essere scoperti e apprezzati da tutti gli amanti del buon vino.
Le aziende che producono “Carignano del Sulcis DOC” si possono trovare nell’applicazione Wine App tesa all’informazione e alla promozione dell’enoturismo sostenibile.
